Imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto: quali differenze?
di Redazione | 31 Maggio 2022In agricoltura possiamo distinguere due figure professionali con caratteristiche simili, ma ben distinte. Da una parte l’imprenditore agricolo professionale, abbreviato con l’acronimo IAP, dall’altra il coltivatore diretto. Il primo è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il 50% del proprio reddito complessivo dal lavoro da tale attività. Per gli imprenditori che operano in aree svantaggiate, tali requisiti sono ridotti al 25%.
Il coltivatore diretto, invece, è l’imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione di terreni in proprietà e/o in affitto, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse.
La forza lavoro del coltivatore e dei componenti del nucleo familiare che collaborano nell’esercizio dell’attività agricola non deve essere inferiore a 1/3 di quello occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola, con un numero di giornate annue non inferiore a 104. L’attività deve inoltre essere svolta in modo abituale e prevalente, cioè deve occupare il coltivatore per la maggior parte del tempo e deve costituire la fonte del reddito principale.
Per quanto riguarda le agevolazioni, sia al coltivatore diretto che allo IAP spetta il diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni agricoli (cosiddetta prelazione agraria).
La prelazione spetta al coltivatore diretto che conduce in affitto da almeno due anni il terreno offerto in vendita, ma non spetta allo IAP affittuario del terreno.
Se il terreno non è condotto in affitto, il diritto di prelazione spetta ai coltivatori diretti proprietari di terreni agricoli confinanti.
La prelazione è esclusa in caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione pubblica utilità e donazione. La prelazione agraria spetta anche alle società agricole di persone quando almeno la metà dei soci è coltivatore diretto.
Ci sono anche agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina, regolata dalla Legge n.25/2010, e, accanto ad essa, anche quella della proprietà montana prevista dall’articolo 9 d.p.r. 601/73 con la tassazione sopra precisata. Per conoscere tutti i dettagli, il consiglio è di rivolgersi allo Studio Notarile Sartori che potrà fornire tutte le risposte necessarie.
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