Prima Casa: la sospensione continua!
di Redazione | 9 Giugno 2023Capita molto frequente in questo periodo che le persone chiedano agli studi notarili informazioni circa la perdita dei benefici Prima casa e se esistano dei "rimedi". Facciamo un po’ di storia. Nel 2020, a seguito della emergenza Covid, sono stati sospesi i termini per porre in essere gli adempimenti da parte di chi aveva chiesto le agevolazioni al fine di evitare la perdita dei benefici fiscali.
Così, se l’acquirente Prima casa aveva venduto prima dei cinque anni dall’acquisto la sua prima casa, per non perdere le agevolazioni e non pagare le sanzioni doveva entro un anno dalla vendita acquistare la nuova prima casa. Oppure chi, già proprietario della prima casa, ne acquistava una nuova, doveva alienare la precedente entro un anno anche per poter usufruire del credito di imposta, entro un anno.
Oppure ancora, chi risiedendo in un Comune diverso da quello in cui si trovava l’immobile acquistato con le agevolazioni, doveva trasferire in quel Comune la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto. Tutti questi termini sono stati in più riprese prorogati dal 20 febbraio 2020, inizialmente al 31 dicembre 2020, poi da tale data fino al 31 dicembre 2021 e successivamente al 31 marzo 2022 data nella quale è cessata la emergenza pandemia.
Il Parlamento in sede di conversione del Decreto-legge n. 198 ha nuovamente prorogato i termini i quali sono stati sospesi retroattivamente dal 20 febbraio 2020 al 31 ottobre 2023. C’è ancora più tempo quindi per mettersi in regola e non decadere dai benefici prima casa. La proroga attuale dei termini causata dall’emergenza Covid è giustificata anche dalle difficoltà derivanti dalla guerra Russia Ucraina. È una proroga retroattiva!
Ma chi nel frattempo, decaduto dalle agevolazioni, avesse pagato la differenza di imposta e le sanzioni, cosa succede? Ha diritto alla restituzione visto che i termini sono stati prorogati retroattivamente oppure non ha diritto al rimborso di quanto versato? È la stessa norma che stabilisce che «sono fatti salvi gli atti notificati per violazione dei termini e che chi ha pagato non ha diritto alla restituzione di quanto versato».
A questo punto si pone un problema di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza È facile pensare che a seguito di questa norma sorgerà un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. È pertanto auspicabile un intervento legislativo che chiarisca la questione dando la possibilità a chi ha versato di vedersi restituire la maggior imposta pagata.
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